L'art. 359, n. 1, del Codice Penale dispone che, agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
- A.i privati che, esercitando una pubblica funzione, non adempiono ad un servizio di pubblica necessità
- B.tutti i privati cittadini
- C.i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio è vietato senza l'abilitazione dello Stato, se dell'opera di essi il pubblico è obbligato a valersi