Il TUEL e l'autonomia degli enti locali
Il Testo unico degli enti locali è il D.Lgs. 267/2000. Per il TUEL sono enti locali Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane e Unioni di Comuni. Si applica anche ai consorzi con enti locali, ma non a quelli con attività economica e imprenditoriale; ai consorzi per i servizi sociali solo se lo statuto lo prevede.
Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo (art. 3). Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, e autonomia impositiva e finanziaria nei limiti di statuti, regolamenti e leggi di coordinamento della finanza pubblica. Esercita funzioni proprie e funzioni conferite da Stato e Regione secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso l'iniziativa autonoma dei cittadini (sussidiarietà orizzontale).
- Art. 1: le leggi che fissano principi inderogabili abrogano le norme statutarie incompatibili. Il Consiglio adegua lo statuto entro 120 giorni.
- Artt. 4-5: la Regione organizza le funzioni locali attraverso Comuni e Province (artt. 117 e 118 Cost.), fissa gli obiettivi generali della programmazione e ripartisce le risorse per gli investimenti. Criteri e procedure sono fissati con legge regionale. I Comuni concorrono ai piani di Stato e Regioni e li attuano.
- Art. 14: il Comune gestisce per lo Stato i servizi elettorale, anagrafe, stato civile, statistica e leva. Il Sindaco li esercita come ufficiale del Governo.
- Art. 15: fusioni e nuovi Comuni si fanno con legge regionale, sentite le popolazioni. Un nuovo Comune non può avere, di norma, meno di 10.000 abitanti. Lo Stato finanzia le fusioni per dieci anni.