Le qualifiche: chi è pubblico ufficiale
Tutto parte dagli artt. 357-359 c.p. Il pubblico ufficiale esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. L'incaricato di pubblico servizio presta a qualunque titolo un pubblico servizio: attività disciplinata come la funzione pubblica ma senza i suoi poteri tipici, esclusi i compiti d'ordine e il lavoro materiale. L'esercente un servizio di pubblica necessità è il privato che esercita una professione forense, sanitaria o un'altra professione abilitata, di cui il pubblico è obbligato a valersi. La cessazione della qualità non esclude il reato se il fatto riguarda l'ufficio svolto (art. 360).
I delitti dei pubblici ufficiali contro la PA (titolo II, libro II) sono reati propri; i delitti dei privati contro la PA sono in genere comuni, commessi da "chiunque".
Peculato e figure vicine
- Peculato (art. 314): il PU o l'IPS che, avendo per ragione d'ufficio il possesso o la disponibilità di denaro o di cosa mobile altrui, se ne appropria. Reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. La qualifica conta nel momento in cui entra in possesso del bene. È prevista la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici.
- Peculato d'uso (comma 2): uso momentaneo e immediata restituzione. È punito con pena ridotta, ma sempre con la reclusione.
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316): riceve o trattiene indebitamente approfittando dell'errore di un altro.
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis): reato proprio di PU e IPS.
Da distinguere i reati del privato estraneo alla PA. La malversazione (316-bis) punisce chi ha ottenuto contributi pubblici e non li destina alla finalità prevista. L'indebita percezione (316-ter) punisce chi li ottiene con dichiarazioni o documenti falsi oppure omettendo informazioni dovute: lo commette chiunque.