La legge quadro: L. 65/1986
Le funzioni di polizia locale sono svolte dai Comuni, anche in forma associata secondo la legge dello Stato. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le proprie, anche con appositi servizi. Il sindaco, o l'assessore delegato, impartisce le direttive, vigila sul servizio e adotta i provvedimenti previsti. Il Comune adotta il regolamento del servizio, da comunicare al Ministero dell'interno tramite il commissario del Governo.
Gli addetti esercitano le funzioni nel territorio di competenza. Collaborano con le Forze di polizia dello Stato nell'ambito delle loro attribuzioni, su disposizione del sindaco e dietro motivata richiesta per specifiche operazioni. Il regolamento stabilisce che:
- il servizio si svolge in uniforme; l'abito civile è ammesso solo se strettamente necessario e autorizzato;
- distacchi e comandi sono consentiti solo per compiti di polizia municipale;
- l'ambito ordinario è il territorio dell'ente. Le missioni esterne sono ammesse solo per collegamento e rappresentanza; per soccorso in calamità o rinforzi stagionali serve un piano o un accordo, con comunicazione preventiva al prefetto. Le operazioni esterne di iniziativa del singolo sono possibili solo in flagranza di un illecito commesso nel territorio.
Le qualifiche (art. 5)
- Agenti di polizia giudiziaria: gli operatori. Ufficiali di PG: il comandante e gli addetti al coordinamento e controllo.
- Polizia stradale: attribuita dal Codice della strada, nell'ambito territoriale e nei limiti delle attribuzioni. Lo stesso vale per le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza.