Mandati, sfiducia ed elezioni
Sindaco e Consiglio durano cinque anni. Dopo due mandati consecutivi il Sindaco non è immediatamente rieleggibile. Un terzo mandato è ammesso se uno dei due precedenti è durato meno di 2 anni, 6 mesi e 1 giorno per una causa diversa dalle dimissioni volontarie. Le riforme recenti hanno allentato il limite nei Comuni più piccoli: all'esame vale la risposta della banca dati.
- Se il Consiglio vota contro una proposta del Sindaco o della Giunta, questo non comporta le dimissioni.
- La mozione di sfiducia deve essere motivata e si vota per appello nominale. Se è approvata a maggioranza assoluta, il Sindaco cessa e il Consiglio viene sciolto.
- Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci e irrevocabili dopo 20 giorni dalla presentazione al Consiglio. In caso di decesso il Consiglio è sciolto, ma resta in carica fino alle nuove elezioni.
- Sono eleggibili gli elettori che hanno compiuto 18 anni nel primo giorno della votazione. I cittadini UE residenti possono diventare consiglieri. Chi è eletto in due Comuni deve optare.
- Le cause sopravvenute di ineleggibilità o incompatibilità sono contestate dal Consiglio, e l'interessato ha 10 giorni per rispondere. L'azione popolare per la decadenza spetta a qualsiasi elettore, a chiunque vi abbia interesse e al prefetto.
- Sopra i 15.000 abitanti vince chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi. Altrimenti si va al ballottaggio la seconda domenica successiva. Le liste sotto il 3% non ottengono seggi.
Il Segretario comunale
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