Chi fa cosa: Stato, regioni e comuni
Il quadro generale è la L. 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali": all'esame il titolo esatto va riconosciuto in entrambe le direzioni. La programmazione del sistema compete a enti locali, regioni e Stato, ma con ruoli diversi:
- Stato: determina principi e obiettivi della politica sociale attraverso il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, predisposto dal Governo ogni tre anni; definisce e ripartisce il Fondo nazionale per le politiche sociali e la spesa per pensioni, assegni e indennità degli invalidi civili.
- Comuni: sono titolari delle funzioni amministrative sugli interventi sociali svolti a livello locale; autorizzano, accreditano e vigilano sui servizi e sulle strutture residenziali e semiresidenziali; adottano strumenti di semplificazione e di controllo di gestione; garantiscono la partecipazione al controllo di qualità secondo gli statuti comunali. Le spese di attivazione dei servizi sono a carico dei comuni.
- Per chi necessita di ricovero stabile, l'eventuale integrazione economica spetta al comune di residenza prima del ricovero, previamente informato.
Altri punti ricorrenti: i comuni possono concedere, su richiesta dell'interessato, titoli per acquistare servizi da soggetti accreditati (art. 17); secondo la banca dati i parametri per valutare la povertà sono definiti dai comuni; IPAB significa Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; i cittadini UE accedono alle prestazioni nei limiti delle leggi regionali.