Principi e termini (L. 241/1990)
La L. 241/1990 (modificata dalle leggi 15/2005 e 69/2009) disciplina il procedimento e si applica anche agli enti locali. I principi:
- l'attività amministrativa persegue i fini stabiliti dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;
- per gli atti non autoritativi l'amministrazione segue il diritto privato, salvo diversa previsione di legge;
- il procedimento non si aggrava, salvo esigenze straordinarie e motivate dell'istruttoria.
Il procedimento d'ufficio o su istanza deve sempre concludersi con un provvedimento espresso. Se la domanda è manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, basta una forma semplificata. Le regole sui termini:
- il termine generale è di 30 giorni e decorre dall'avvio d'ufficio o dal ricevimento della domanda;
- per le amministrazioni statali un DPCM può arrivare fino a 180 giorni;
- il termine si può sospendere una sola volta, per al massimo 30 giorni, per acquisire informazioni che l'amministrazione non ha già;
- se il termine scade, il privato si rivolge al titolare del potere sostitutivo, scelto tra le figure apicali, che provvede entro la metà del termine originario;
Per il ritardo colposo o doloso è previsto il risarcimento del danno (art. 2-bis). C'è anche un indennizzo di 30 euro per ogni giorno di ritardo, fino a 2.000 euro, che non spetta per il silenzio qualificato e per i concorsi.
La motivazione (art. 3) deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, collegati all'istruttoria. Non serve per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. Ogni atto notificato deve indicare il termine e l'autorità a cui ricorrere.